Art. 20.
(Scuola dell'infanzia).

      1. La scuola dell'infanzia statale, comunale e regionale costituisce il livello di istruzione cui hanno diritto tutte i bambini e le bambine di età compresa tra i tre e i sei anni presenti sul territorio nazionale.
      2. L'iscrizione al primo ed al secondo anno della scuola dell'infanzia è possibile per chi compie rispettivamente i tre o i quattro anni entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento.
      3. L'ultimo anno è obbligatorio per tutti i bambini e le bambine che abbiano compiuto i cinque anni entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento.
      4. È garantito un orario settimanale di quaranta ore. Sono previste flessibilità di orario di frequenza, concordate con i genitori, per momenti di inserimento iniziale o per particolari bisogni del bambino o bambina.
      5. Ad ogni classe sono assegnati o assegnate due insegnanti contitolari e corresponsabili, che garantiscono almeno dieci ore di compresenza settimanale.
      6. I comuni sono tenuti ad assicurare, nei casi di comprovata necessità, un servizio di accoglienza anticipata o posticipata per un massimo di tre ore giornaliere

 

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complessive, utilizzando personale qualificato.